Informative

Parti correlate e soggetti collegati
Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
III Pilastro - Informativa al pubblico
III Pilastro - Informativa al pubblico anno 2022
Informativa al pubblico Stato per Stato
Informativa al pubblico Stato per Stato
Politiche e prassi di remunerazione
Politiche di remunerazione
Informativa ex-post
Piano di continuità degli indici di riferimento
Piano interno ai sensi del Regolamento UE 2016/1011
Informativa per le esposizioni soggette a moratoria in conformità con le EBA/GL/2020/07
INFORMATIVA EBA
EBA GL 2022 12 Annex 3 - Covid-19 modello 1
EBA GL 2022 12 Annex 3 - Covid-19 modello 2
EBA GL 2022 12 Annex 3 - Covid-19 modello 3
EBA GL 2022 07 Annex 3 - Covid-19 modello 1
EBA GL 2022 07 Annex 3 - Covid-19 modello 2
EBA GL 2022 07 Annex 3 - Covid-19 modello 3
EBA GL 2021 12 Annex 3 - Covid-19 modello 1
EBA GL 2021 12 Annex 3 - Covid-19 modello 2
EBA GL 2021 12 Annex 3 - Covid-19 modello 3
EBA GL 2021 07 Annex 3 - Covid-19 modello 1
EBA GL 2021 07 Annex 3 - Covid-19 modello 2
EBA GL 2021 07 Annex 3 - Covid-19 modello 3
EBA GL 2020 12 Annex 3 - Covid-19 modello 1
EBA GL 2020 12 Annex 3 - Covid-19 modello 2
EBA GL 2020 12 Annex 3 - Covid-19 modello 3
  • Introduzione del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie

    La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento attraverso lo strumento di risoluzione delle crisi bancarie denominato "Bail-In".

    Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è lo strumento che, in caso di crisi di un istituto di credito, consente alle autorità di risoluzione ( in Italia l'Unità di Risoluzione delle crisi bancarie fa capo alla Banca d'Italia) di disporre quelle attività necessarie per recuperare risorse e per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un adeguato patrimonio e a mantenere la fiducia nel mercato ( con la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni). Il "bail-in" pertanto consente alla banca di operare anche in caso di crisi.

    Informativa predisposta da Banca d'Italia

    Guida ABI "In altre parole...tu e il bail-in"

    Per saperne di più

  • Introduzione della normativa sul Common Reporting Standard - CRS

    La legge 18 giugno 2015, n. 95 ha introdotto all’interno dell’ordinamento italiano il Common Reporting Standard (“CRS”), considerato come il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Autorità Fiscali, elaborato dall’OCSE con l’obiettivo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di contribuenti che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

    Questo standard mira a conseguire una maggiore trasparenza fiscale, estendendo gli obblighi di reporting di determinate informazioni finanziarie da parte degli intermediari esteri.

    La legge del 2015 contiene i primi obblighi di adeguata verifica previsti ai fini CRS, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2016 le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire alcuni dati tra cui la residenza fiscale del titolare del conto e il codice fiscale estero, qualora rilasciato dallo Stato di residenza fiscale.

    Si basa sulla normativa statunitense FATCA e richiede agli intermediari finanziari di identificare tra la propria clientela i soggetti non residenti titolari di conti finanziari rilevanti e di segnalare determinate informazioni sugli stessi alle Autorità Fiscali locali che, a loro volta, le trasmetteranno alle Autorità Fiscali degli altri Paesi coinvolti nello scambio multilaterale di informazioni.

    Pertanto dal 1°gennaio 2016 la banca:

    • richiederà, al momento della firma di un nuovo contratto un’autocertificazione obbligatoria con l’indicazione del Paese di residenza fiscale;

    • contatterà i clienti che hanno sottoscritto contratti finanziari prima del 1° gennaio 2016 se vi sono elementi che possano far pensare a una loro residenza fiscale all’estero. Anche a questi clienti la banca chiederà l’autocertificazione per una corretta classificazione.

  • PSD2 - TPP

    PSD2 – Payment Service Directive 2 (UE 2015/2366)

    Interfaccia dedicata per le Terze Parti (TPP) ex art. 30 e ss. RTS (regolamento delegato UE 2018/389).

    Ai fini delle operazioni connesse alla PSD2 si mette a disposizione delle Terze Parti autorizzate un’interfaccia dedicata per la componente home banking (ad es. bonifici) (Cabel Industry SPA – PSD2 Portal).

    Per collegarsi al servizio, consultare la relativa documentazione tecnica e richiedere maggiori informazioni, è sufficiente accedere al sito https://apisrvuat.cabel.it e seguire le istruzioni riportate.

    Per le specifiche tecniche degli standard API utilizzati è possibile consultare il sito https://apisrvuat.cabel.it.


    PSD2 – Payment Service Directive 2 (UE 2015/2366)

    Dedicated Interface for TPPs ex art. 30 e ss. RTS (Regulatory Technical Standard UE 2018/389).

    For PSD2 purposes, to connect to home banking services (i.e. SCT) a dedicated interface (Cabel Industry SPA – PSD2 Portal) is provided to authorized TPPs.

    To connect to such services, consult technical documentation and require more information please visit the website https://apisrvuat.cabel.it and follow the instructions.

    For API standard’s technical specifications, please visit the website https://apisrvuat.cabel.it.

  • Rating di legalità

    La legge n. 27 del 24/03/2012 ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il compito di assegnare alle imprese che ne facciano richiesta un rating di legalità, ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto n. 57 del 20/02/2014, ha disciplinato le modalità attraverso le quali le banche devono tenere conto del suddetto rating in sede di accesso al credito da parte delle imprese. In particolare, le banche devono tenere conto del rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi nonché dei costi per la concessione di finanziamenti, considerando tale rating tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito.

    L’impresa che richiede un finanziamento e che dichiara di essere iscritta nell’elenco delle imprese in possesso di tale rating si impegna a comunicare alla banca l’eventuale revoca o sospensione del medesimo intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

    Banca Reale S.p.A. comunica che nel corso del 2021, n. 8 impresehanno dichiarato di essere in possesso del rating di legalità.