Reclami, Ricorsi e Conciliazione
Reclami
Banca Reale ha istituito, all'interno della propria struttura organizzativa, l'Ufficio Reclami.
Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto, può:
inviarlo tramite lettera, spedita con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Banca Reale S.p.a - Ufficio Reclami - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino;
trasmetterlo a mezzo fax al numero 011-516.5580;
trasmetterlo per via telematica all'indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bancareale.it o a mezzo posta certificata all'indirizzo: sedecentrale@pec.bancareale.it;
anche la Filiale dove è intrattenuto il rapporto può comunque provvedere al ritiro del reclamo, ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami.
La invitiamo ad utilizzare sempre il modulo allegato di seguito per inoltrare reclamo, in quanto nello stesso vengono richieste le informazioni necessarie per poterti identificare e contattare.
I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all' evasione della tua segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 196/03), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque entro 60 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari/finanziari o a servizi di investimento, entro 15 giorni lavorativi, se il reclamo ha per oggetto servizi di pagamento. Con riferimento a tali servizi, se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni.
La Banca indica espressamente nella risposta:
se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che intende assumere ed i tempi entro i quali realizzarle;
se il reclamo è ritenuto non fondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle ragioni alla base della decisione.
Ricorsi e conciliazioni
In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento rivolgersi:
all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
se il fatto contestato ha ad oggetto la violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che devono essere osservati nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio, purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del D. Lgs. n. 58/98;
se la controversia ha un valore non superiore a 500.000,00 euro nel caso in cui il reclamo comporti la richiesta di una somma di denaro;
se prima di adire l’ACF il cliente ha preventivamente presentato un reclamo alla Banca e quest’ultima non ha risposto in maniera soddisfacente o non ha risposto affatto nel termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo e purché non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca;
se sugli stessi fatti oggetto del ricorso all’ACF non sono pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso all’ACF è possibile consultare il sito internet www.acf.consob.it. Il diritto di ricorrere all’ACF è sempre esercitabile da parte del cliente, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie contenute nei contratti.
La data di avvio dell’operatività dell’ACF è il 9 gennaio 2017. A partire da tale data la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob e l’Ombudsman – Giurì Bancario non accetteranno più nuovi ricorsi, limitandosi a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017.al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo di conciliazione bancaria iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale il cliente può rivolgersi, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, per attivare una procedura di conciliazione finalizzata alla soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie.
Per maggiori informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario è possibile consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it.