PRESTITI A CONDIZIONI AGEVOLATE
I clienti di Banca Reale e i clienti assicurativi di Reale Mutua Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni, residenti nelle Province indicate nel decreto legge n. 61/2023 (Decreto Alluvione), possono richiedere un prestito personale a condizioni agevolate per far fronte alle loro necessità. Per conoscere le condizioni agevolate è possibile fare riferimento all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni e alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Tutte le richieste di finanziamento dovranno essere inviate a
finanziamenti@bancareale.it oppure alla Filiale Banca Reale di riferimento e saranno soggette a valutazione e approvazione della Banca. I soggetti interessati potranno fare richiesta entro il 30/09/2023.
ORDINANZA CUNEO
In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo, si comunica che è possibile sospendere i mutui stipulati con Banca Reale, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
Ambito di applicazione e finanziamenti ammessi
La misura è disposta a favore di
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta utilizzando la
modulistica in calce.
Il cliente persona fisica può presentare la richiesta scritta all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni o alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Il cliente persona giuridica può presentare la richiesta tramite pec all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari al 28/08/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E' possibile optare per sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Condizioni
L'interruzione delle rate non comporta alcuna commissione aggiuntiva per il cliente. Verranno comunque imputati a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti calcolati relativamente al periodo di interruzione delle rate. La durata del piano di ammortamento verrà modificata in base ai mesi di sospensione delle rate.
ORDINANZA LOMBARDIA
In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che
dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia, si comunica che è possibile sospendere i mutui stipulati con Banca Reale, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
SOSPENSIONE MUTUI
Ambito di applicazione e finanziamenti ammessi
La misura è disposta a favore di
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta utilizzando la
modulistica in calce.
Il cliente persona fisica può presentare la richiesta scritta all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni o alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Il cliente persona giuridica può presentare la richiesta tramite pec all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari al 28/08/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E' possibile optare per sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Condizioni
L'interruzione delle rate non comporta alcuna commissione aggiuntiva per il cliente. Verranno comunque imputati a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti calcolati relativamente al periodo di interruzione delle rate. La durata del piano di ammortamento verrà modificata in base ai mesi di sospensione delle rate.
ORDINANZA VENETO
In seguito agli eccezionali eventi meteorologici
che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto, si comunica che è possibile sospendere i mutui stipulati con Banca Reale, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
Ambito di applicazione e finanziamenti ammessi
La misura è disposta a favore di
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta utilizzando la
modulistica in calce.
Il cliente persona fisica può presentare la richiesta scritta all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni o alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Il cliente persona giuridica può presentare la richiesta tramite pec all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari al 28/08/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E' possibile optare per sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Condizioni
L'interruzione delle rate non comporta alcuna commissione aggiuntiva per il cliente. Verranno comunque imputati a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti calcolati relativamente al periodo di interruzione delle rate. La durata del piano di ammortamento verrà modificata in base ai mesi di sospensione delle rate.
ORDINANZA FIRENZE, LIVORNO, PISA, PRATO E PISTOIA
In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che dal 2 novembre 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, si comunica che è possibile sospendere i mutui stipulati con Banca Reale, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
Ambito di applicazione e finanziamenti ammessi
La misura è disposta a favore di
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta utilizzando la modulistica in calce.
Il cliente persona fisica può presentare la richiesta scritta all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni o alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Il cliente persona giuridica può presentare la richiesta tramite pec all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari al 28/08/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E' possibile optare per sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Condizioni
L'interruzione delle rate non comporta alcuna commissione aggiuntiva per il cliente. Verranno comunque imputati a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti calcolati relativamente al periodo di interruzione delle rate. La durata del piano di ammortamento verrà modificata in base ai mesi di sospensione delle rate.
ORDINANZA COMUNE DI BARDONECCHIA
In conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino, si comunica che è possibile sospendere i mutui stipulati con Banca Reale, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
Ambito di applicazione e finanziamenti ammessi
La misura è disposta a favore di
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta utilizzando la modulistica in calce.
Il cliente persona fisica può presentare la richiesta scritta all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni o alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Il cliente persona giuridica può presentare la richiesta tramite pec all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari al 28/08/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E' possibile optare per sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Condizioni
L'interruzione delle rate non comporta alcuna commissione aggiuntiva per il cliente. Verranno comunque imputati a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti calcolati relativamente al periodo di interruzione delle rate. La durata del piano di ammortamento verrà modificata in base ai mesi di sospensione delle rate.
ORDINANZA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si comunica che è possibile sospendere i mutui stipulati con Banca Reale, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
Ambito di applicazione e finanziamenti ammessi
La misura è disposta a favore di
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta utilizzando la modulistica in calce.
Il cliente persona fisica può presentare la richiesta scritta all'Agenzia di fiducia Reale Mutua Assicurazioni o Italiana Assicurazioni o alla Filiale Banca Reale di appartenenza.
Il cliente persona giuridica può presentare la richiesta tramite pec all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari al 28/08/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E' possibile optare per sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Condizioni
L'interruzione delle rate non comporta alcuna commissione aggiuntiva per il cliente. Verranno comunque imputati a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti calcolati relativamente al periodo di interruzione delle rate. La durata del piano di ammortamento verrà modificata in base ai mesi di sospensione delle rate.